IVA SULLE IMPOSTE: UN BALZELLO NON DOVUTO!
30 Giugno 2014di Gianluigi De Marchi
Ancora una volta è un giudice di pace a condannare un ente pubblico per comportamenti illegittimi o comunque contrari al buon senso ed alla correttezza commerciale.
Dopo il giudice di pace di Novara (che ha condannato Poste Italiane a pagare gli interessi sui buoni postali fruttiferi di un risparmiatore considerando illegittima la riduzione del tasso applicata durante il vincolo contrattuale) è ora il giudice di pace di Chieri a stabilire un importante principio: sulla TIA (la Tariffa di Igiene Ambientale, che ha sostituito la TARSU ed è stata poi sostituita a sua volta dalla TARES…) non può essere applicata l’IVA.
E’ un principio logico, che però i comuni e gli enti preposti alla raccolta della spazzatura si sono “dimenticati”, applicando allegramente per anni l’IVA. Che un’imposta possa essere applicata su una tassa è un assurdo totale, che però è andato avanti per anni, forse perché i cittadini non hanno mai letto con attenzione le bollette.
Qualcuno l’ha fatto, ha spedito un reclamo al Consorzio chierese dei servizi (gestore della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani) sperando di trovare una soluzione bonaria con un semplice rimborso e magari una lettera di scuse. Invece ha ottenuto solo un netto rifiuto, che l’ha indotto a presentare istanza legale, assistito dall’avvocato Antonio Polito (uno dei legali più attivi in Torino per la difesa dei diritti dei cittadini, rappresentante di “Cittadinanzattiva”, associazione che fa capo all’ADOC).
Il giudice di pace, esaminate le carte, ha correttamente sentenziato che la TIA potrebbe essere assoggettata all’IVA solo nell’Ipotesi in cui una società commerciale svolga lo smaltimento dei rifiuti ottenendo un corrispettivo per il servizio reso in funzione di un normale rapporto sinallagmatico” (tradotto in italiano: un rapporto di scambio commerciale, come ad esempio una compravendita o l’acquisto di un biglietto del cinema). E cita anche la Cassazione, l’organo supremo della magistratura che già nel 2012 aveva affermato chiaramente che “l’IVA come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un’imposta da cui trae beneficio il soggetto stesso”.
Consiglio per i lettori: svegliatevi, prendete le bollette degli anni scorsi, portatele di corsa ad un avvocato e fate ricorso. Non diventerete ricchi, non potrete pagarvi una lunga vacanza su spiagge esotiche, ma potrete almeno ricuperare quanto vi è stato indebitamente sottratto. Fate presto, i vostri diritti scadono dieci anni dopo aver pagato…