ADDIO ALLE POLIZZE IMPIGNORABILI ED INSEQUESTRABILI
31 Marzo 2011di Gianluigi De Marchi
Una delle più diffuse “argomentazioni di vendita” (le frasi ad effetto che consentono ai buoni venditori di piazzare i loro prodotti) per gli agenti di assicurazione è quella del grande vantaggio che si ottiene sottoscrivendo una polizza vita a capitale differito che è “impignorabile ed insequestrabile”.
Un’affermazione corretta (la norma è prevista dal codice, che tutela le polizze vita, all’articolo 1923). Ciò significa che non posso essere sottratte a chi ne ha diritto neppure in caso di fallimento della sua attività e non possono quindi essere messe a disposizione dei suoi creditori.
La forza di questa disposizione è andata, contrariamente agli intendimenti del legislatore, a beneficio prevalentemente di chi voleva aggirare certe norme di legge, in primis operatori economici in difficoltà che volevano sottrarre disponibilità ai creditori.
Ci sono nuvole all’orizzonte? Si stipula un premio unico, versando una somma più o meno elevata a seconda di quanto si può “salvare”, magari mettendo come beneficiario un terzo per non dare troppo nell’occhio ed il gioco è fatto.
Per molti anni è andata così, poi qualcosa è cambiato.
Una nuova sentenza cancella dall’elenco delle polizze tutelate le index linked e le unit linked, quei contratti cioè in cui si realizza semplicemente un investimento.
Il Tribunale di Parma ha statuito un principio molto importante, cioè che le polizze vita index linked non hanno natura previdenziale e, pertanto, sono pignorabili. Come chiaramente affermato nella sentenza, “Le polizze index linked sono contratti legati agli indici di uno o più mercati borsistici. Questo significa che l’entità del capitale assicurato dipende da un indice azionario.”
Considerazioni corrette, in quanto le index (come le unit) sono da considerarsi prodotti finanziari a tutti gli effetti in quanto nulla garantiscono per l’assicurato nemmeno il rientro del capitale investito. Ciò è d’altronde confermato dalla legislazione fiscale, che le esclude nettamente dal regime agevolato previsto per i prodotti previdenziale e le assoggetta alle trattenute “ordinarie” previste per qualunque prodotto finanziario.
Nel caso esaminato, un elettricista non aveva ottenuto il pagamento delle fatture per i lavori eseguiti in casa di un imprenditore, sentendosi dire che i soldi non c’erano e che erano tutti in una polizza emessa da Crédit Agricole. Denunciato il fatto in Tribunale, il creditore ha avuto ragione e, nonostante l’opposizione della banca, la polizza è stata pignorata.
Un eccellente esempio di come certi comportamenti elusivi possano essere smantellati e di come i “furbetti” possano essere messi di fronte alle loro disponibilità.
La domanda finale che ci poniamo è: perché non stabilire chiaramente l’ambito della impignorabilità ai contratti oggettivamente degni di tutela?
2 commenti presenti
Debole la motivazione in questo caso del tribunale di Parma,da quanto ho letto sopra,(se cosi’e’)in merito a questa decisione.La contingenza del fatto non puo’ inficiare diritti acquisiti,nei termini regolati dalle condizioni,che la polizza vita detiene.Sarebbe invece interessante sapere quando e’stato sottoscritto il contratto rispetto al debito reclamato.
Scritto da luca marchetti il 13 Apr 2011
Ho avuto l’opportunità di poter leggere il prospetto informativo di una polizza vita di tipo unit linked , e non ho trovato alcun riferimento alle caratteristiche di impignorabilità’ e insequestrabilità’ .
Si tratta di un errore del redattore del prospetto oppure tali strumenti non hanno le caratteristiche di insequestrabilità’ e impignorabilità?
Scritto da Fausto il 27 Set 2013