NONSOLOSOLDI: ATTENTI ALLE POLIZZE!
11 Febbraio 2010di Gianluigi De Marchi per dituttounblog.com
Il giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario molti giudici hanno manifestato il dissenso contro il Governo, reo (secondo loro) di violare la Costituzione perché pensa di modificare alcune leggi che li riguarda, uscendo dalle aule dove si teneva la cerimonia sventolando, fieri e solenni, una copia della Costituzione.
Peccato che molti di quei giudici quella stessa Costituzione la calpestino quando emettono sentenze a favore delle compagnie di assicurazione che s’introitano i capitali faticosamente risparmiati da ignari e fiduciosi clienti che stipulano una polizza e, alla scadenza (magari dopo 20 anni), se la dimenticano. Può sembrare un caso teorico assurdo, ma è realtà, ed il caso di una lettrice disperata lo ha posto in evidenza.
La signora M.L. nel 2001 aveva stipulato una polizza con Assiba di durata 5 anni a premio unico, versando 30 milioni di lire. Alla scadenza, purtroppo, non aveva reclamato il capitale, non avendo ricevuto comunicazione dalla compagnia di assicurazione (che nel frattempo era stata venduta a Intesa Vita) né dalla propria banca con la quale l’aveva stipulata (Banco di Chiavari, poi diventato Banca Popolare di Lodi, poi Banca Popolare Italiana).
Quando, nel 2009, ha ritrovato il contratto, ha chiesto il pagamento, ma si è sentita rispondere, con una lettera in perfetto “burocratese”, che “non possiamo procedere al pagamento essendosi prescritto il diritto ai sensi dell’art.2952, 2° comma Cod.Civ.”. L’articolo citato dice testualmente, con linguaggio altrettanto ostico, “I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”. Capito? Una signora versa una cifra per assicurarsi un investimento tranquillo, e perde tutto per il secondo comma di una legge!
Eppure la Costituzione recita solennemente all’articolo 47 che: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”.
Ebbene, nonostante premesse e promesse solenni, tutto può vanificarsi e addirittura azzerarsi (peggio di un tracollo di Borsa), perché uno sciagurato decreto legge approvato nell’agosto 2008 (in piene ferie! Chissà se chi ha votato a favore pensava ancora ai bei giorni passati alla spiaggia o in montagna…) ha fissato un “termine-capestro” per reclamare il diritto al rimborso dei soldi: due anni dalla scadenza della polizza. Il giorno dopo la scadenza di questo termine, i soldi accumulati con anni di versamenti spariscono nel nulla, e l’assicurato non può reclamare nulla; ha versato mese dopo mese i suoi premi programmandosi una serena vecchiaia e si trova defraudato di tutto senza possibilità di far valere il suo diritto, perché in Tribunale i giudici “applicano la legge”.
Possibile che a nessuno venga in mente che quella legge è anticostituzionale?
L’occasione è utile per segnalare un fatto: nel caso della signora la “requisizione” del capitale è avvenuta a beneficio della compagnia “assicuratrice” perché la polizza è scaduta prima del 2007, data in cui è stata approvata un’altra legge che ha ulteriormente peggiorato la sorte degli assicurati smemorati o degli eredi di assicurati deceduti.
Le polizze che sono scadute dopo il 2007, infatti, saranno incamerate (passati due anni) dal cosiddetto “Fondo di risarcimento a beneficio dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie” che requisisce i cosiddetti “rapporti dormienti” (conti correnti, depositi postali e polizze). E così si pone a carico dei risparmiatori “dormienti” l’onere di rimborsare, con i loro soldi, i risparmiatori danneggiati da truffe finanziarie, il che è un altro assurdo di una normativa penalizzante per i risparmiatori (alla faccia dell’art.47 della Costituzione, che incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”…).
Consigli importanti per gli assicurati: imponete all’agente di prendere nota già nel contratto assicurativo del conto corrente sul quale volete che sia accreditato il vostro capitale alla scadenza, in modo da evitare qualunque tipo di giustificazioni.
E se optate per durate lunghe (che possono comportare rischi notevoli: decesso, trasferimento di residenza, perdita della memoria…) scrivete dappertutto la data di scadenza, comunicatelo a parenti ed amici per evitare di ricevere una lettera che vi priva di ogni diritto ai sensi del secondo comma dell’articolo 2952 Cod.Civ.!
E valutate alternative meno penalizzanti sotto il profilo della prescrizione: conti correnti, depositi postali o titoli di Stato si prescrivono nei termini ordinari, cioè 10 anni, con un bel po’ di tempo per cercare e trovare i documenti “dimenticati”…