IMMIGRATI: scatta il permesso di soggiorno “a punti”
16 Marzo 2012di Paolo Martocchia
Dal 12 marzo scorso, l’immigrato che entra per la prima volta in Italia si potrà recare in Prefettura per presentare domanda per il rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e per stringere contemporanemante un accordo con lo stato italiano. Infatti, da sabato 10 marzo è in vigore l’accordo di integrazione fra lo stato e lo straniero. I documenti relativi al testo dell’accordo, il cosiddetto “permesso a punti”, sono stati tradotti in ben 19 lingue. Questo Accordo, il principale strumento operativo previsto dal “pacchetto sicurezza” (art°1 c. 25 della legge 15 luglio 2009, n° 94), è stato pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta ufficiale n°263 ed è dunque legge a tutti gli effetti.
Questa svolta storica per lo Stato Italiano rispetto alle politiche migratorie prende le mosse dall’articolo 4 bis del Testo unico sull’immigrazione, il Decreto 286/1998, dove per integrazione viene inteso “quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla costituzione con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica sociale e culturale della società”. Nello specifico, i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo sono disciplinati dal Dpr n° 179 del novembre 2011 e allegati.
Il Regolamento prevede che l’accordo, articolato per crediti da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno dovrà essere sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione o la Questura territorialmente di base dai cittadini stranieri in età compresa tra 16 e 65 anni. Per quanto concerne i minori tra 16 e 18 anni, l’accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Le cause di esclusione dall’Accordo sono le seguenti: permesso di soggiorno inferiore a 1 anno; patologie o handicap tali da limitare l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale; occorre attestazione della malattia. Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile; per le vittime di tratta, violenza grave e sfruttamento, l’accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale; per lo stato l’accordo è stipulato dal prefetto o suo delegato.
Come detto, contestualmente all’istanza del permesso l’immigrato potrà stipulare un accordo di integrazione valido 2 anni e prorogabile, articolato per crediti: all’atto della sottoscrizione dell’accordo ai cittadini stranieri vengono assegnati 16 crediti (A1 parlato+ sufficiente ed. civica) impegnandosi ad adempiere alcuni obblighi: acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata (liv. A2); una sufficiente conoscenza del principi della carta costituzionale italiana e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche; della cultura civica e della vita civile in italia con riferimento ai settori sanità, scuola, servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali; garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione di figli minori.
Aderendo all’Accordo lo straniero dichiara di aderire alla carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 23.4.07. Lo Stato sostiene il processo di integrazione dello straniero attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa entro i 3 mesi successivi a quello di stipula dell’accordo, e assicura allo straniero la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia a cura dello Sportello Unico per l’immigrazione di durata tra le 5 e le 10 ore: la mancata partecipazione a questa sessione comporta la perdita di 15 crediti. L’incremento dei crediti viene determinato attraverso la conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia e attraverso lo svolgimento di determinate attività: percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento titoli di studio, iscrizione SSN, la stipula di un contratto di locazione.
La soglia di adempimento si produce con il conseguimento di 30 crediti. La decurtazione dei crediti avviene per condanna penale (anche non definitiva e comprese quelle patteggiate); la sottoposizione a misure di sicurezza personali anche in via non definitiva; l’irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro in relazione a illeciti amministrativi o tributari.
VERIFICA. Un mese prima della scadenza del biennio lo sportello avvia la verifica dell’accordo comunicandolo allo straniero ed invitandolo a presentarsi allo sportello entro 15 giorni per la presentazione della documentazione necessaria a ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per impedire l’inadempimento dell’obbligo medesimo. Lo sportello informa lo straniero della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in italia attraverso un test a cura dello sportello attraverso i Centri Provinciali Istruzione Adulti (Cpia) e attiva contestualmente gli accertamenti di ufficio. L’accordo decade di diritto se il questore dispone il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge.
IL TEST DI LINGUA. Dal 9 dicembre 2010 lo straniero che richiede il PDS per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i suoi familiari, deve esibire anche un certificato che attesti una conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del QCER Ue e dunque non sia in possesso di: attestati che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del QCER (quadro comune di riferimento europeo); titoli di studio o professionali; attestazione che lo straniero è entrato in Italia secondo quanto previsto dal TU e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni del Testo Unico ai senso dell’art. 27 c.1. Il decreto interministeriale del 4 giugno ’10 disciplina la modalità di svolgimento del test utile per la certificazione A2 ai fini del rilascio del Pds per soggiornanti di lungo periodo come previsto dall’art. 9 del TU.
FASI DEL PROCEDIMENTO: alla presentazione della domanda dell’immigrato, la Prefettura gestisce la convocazione per il test dando luogo allo svolgimento e alla gestione dell’esito del test; infine, la Questura verifica esito test per il rilascio del permesso di soggiorno. In sostanza, l’immigrato accede al sito test http. italiano.interno.it del Dipartimento inserendo i dati e la richiesta di sostenere il test effettuando l’inoltro telematico della domanda; la Prefettura gestisce la fase successiva effettuando i seguenti controlli: età superiore a 14 anni, possesso di un permesso di soggiorno esistente, assenza di altra prenotazione o superamento del test. Poi si passa a fissare l’appuntamento e inviando la lettera di convocazione entro 60 giorni dalla richiesta. Se i controlli non sono positivi la Prefettura invia una lettera al richiedente per la richiesta di rettifica delle informazioni e rinvio della domanda. Lo straniero svolge il test presso i Centri e poi le Prefetture inviano l’esito del test alle questure ai fini del rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo: il superamento del test prevede un risultato di almeno l’80% del punteggio complessivo: se positivo lo straniero può presentare alla Questura la domanda di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo; se negativo può richiedere di effettuare il test. Non devono sostenere il test gli stranieri che abbiano ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2.
2 commenti presenti
Salve a tutti e ben ritrovati. Solo ora, per motivi di lavoro, son tornato a scrivere su questo blog che, in principio, era quotidianamente letto anche da autorevoli giornalisti. Giornalisti bravi, che il giorno dopo citavano la fonte scrivendo nei loro giornali. Ma con la crisi che investe tutto il settore ora non è più dura: il mestiere pian pianino sta scomparendo. Almeno è quello che avverto io. Buon proseguimento.
Scritto da Paolo Martocchia il 16 Mar 2012
Ottima l’idea,lo spirito, i contenuti e la finalità del post. Ciò detto, poichè è di questi giorni la notizia (TV) di truffe perpetrate ai danni degli immigrati da falsi “concessori o agevolatori dell’ottenimento della cittadinanza”, a maggior ragione occorre fare in modo che queste informazioni giungano correttamente ai destinatari e siano da loro comprensibili ed utilizzabili.
Scritto da Riccardo il 24 Mar 2012