IMMIGRATI: SPETTA AL COMUNE DICHIARARE L’ABITABILITA’ DELLA CASA
12 Giugno 2012di PAOLO MARTOCCHIA
Se per gli italiani rappresenta uno dei tanti strumenti burocratici, per gli immigrati è un documento fondamentale per la loro permanenza in Italia. Parliamo dell’attestato di idoneità alloggiativa (o abitativa) rilasciato dal Comune di residenza. Infatti, il Testo Unico sull’immigrazione spiega che la persona che chiede un ricongiungimento familiare abbia non solo un reddito sufficiente a mantenere chi porta in Italia ma anche un “alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa” Questi accertamenti devono essere “accertati dai competenti uffici comunali”, anche se le nuove norme in materia di autocertificazione avevano creato non poca confusione. Dal primo gennaio infatti, in base al dettato normativo che prevede che gli uffici pubblici non possono più rilasciare certificati da esibire ad altri uffici pubblici (che potrebbero verificare da soli le informazioni richieste), poteva sembrare che anche i certificati di idoneità alloggiativa potessero essere autocertificati ai sensi del Dpr 445/2000. Sul tema, con due circolari entrambe emanane nel corso di una settimana (21 e 28 maggio scorso), il Ministero dell’Interno ha richiamato e reso nota la circolare congiunta tra il medesimo Ministero e il dicastero per la Pubblica amministrazione e semplificazione del 17 aprile 2012. La circolare invia informazioni circa l’ambito di applicazione delle nuove norme sulle autocertificazioni e ricorda che l’attestato di idoneità alloggiativa, richiesto ai fini del ricongiungimento familiare ai cittadini stranieri è da considerarsi “un’attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici comunali” : in quanto tale “non assume la natura di certificato e, pertanto, non può essere sostituito da un’autocertificazione”. In altre parole, solo il Comune può dire se un alloggio è idoneo oppure no, attraverso un’attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici comunali e deve scriverlo sugli attestati da presentare allo Sportello Unico sull’immigrazione per il ricongiungimento familiare. Su questi, aggiunge il Viminale, non deve comparire nemmeno la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (dicitura prevista dall’art.40, c.2 del DPR 445/2000), pena l’ invalidità dell’idoneità alloggiativa.
2 commenti presenti
E secondo il Ministero, i tecnici del comune dovrebbero rilasciare gli attestati? Certo, per il mio comune di 2500 abitanti: e per Roma, invece, come la mettiamo?? Poveri noi!!
Scritto da pino il 15 Giu 2012
Non si capisce bene cosa voglia significare una normativa simile. Ma che fine ha fatto la legge sulla semplificazione amministrativa?
Scritto da Franchino il 18 Giu 2012