Cassazione: i siti di discussione online non sono assimilabili agli organi di stampa
11 Marzo 2009di Sergio Fornasini per dituttounblog.com
Sulla materia della pubblicazione di contenuti attraverso la rete Internet interviene la Corte di Cassazione, con una sentenza che sta facendo molto discutere e che sicuramente costituirà un precedente giuridico importante.
Come evidenziato da Repubblica.it, la suprema Corte ha respinto un ricorso presentato dalla Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori) contro il sequestro di alcuni messaggi pubblicati sul suo forum. I contenuti sequestrati risalivano al 2006 ed erano messaggi contro i preti pedofili, argomento “caldo” all’epoca ed ampiamente presente sui media. Questo ha indotto una ‘associazione religiosa a presentare denuncia all’autorità giudiziaria, contestando la violazione all’articolo 403 del codice penale (offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone).
A forza di ricorsi e pronunciamenti della magistratura, è stato prima sequestrato tutto il forum e dopo circa un anno ripristinato parzialmente, oscurando i soli commenti oggetto della denuncia. Dopo un lasso di tempo tutto sommato ragionevole il ricorso è arrivato ai giudici della Corte di Cassazione, che si è pronunciata a favore del sequestro dei commenti contestati.
Ma il contenuto molto interessante della sentenza riguarda le motivazioni del provvedimento: la Suprema Corte (terza sezione penale, sentenza 10535) ha dichiarato che i forum “sono una semplice area di discussione dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa (come indicare un direttore responsabile per registrare la testata) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che la Costituzione riserva solo alla stampa“.
Ed inoltre: “I messaggi lasciati su un forum di discussione che a seconda dei casi può essere aperto a tutti indistintamente sono equiparabili ai messaggi che possono essere lasciati in una bacheca e non entrano nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio” continua la Corte, come riporta Il Giornale.
Da un lato si stabilisce quindi che la responsabilità di quanto pubblicato nelle discussioni online aperte a tutti è dell’autore del commento, mentre il gestore del sito è esentato dagli obblighi previsti dalla legge sulla stampa. Con due conseguenze fondamentali: la prima riguarda la possibile limitazione della libertà di espressione, questo precedente guridico potrebbe indurre sequestri ed oscuramenti “facili” di siti in presenza di querele di parte. Secondo la Suprema Corte, il giudizio espresso riguarda “‘newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei”. L’altro aspetto è invece la netta dichiarazione di non assimilabilità agli organi di stampa delle aree di discussione online, quindi niente direttore responsabile, registrazione presso il Tribunale della testata, ecc.
Chi gestisce un forum o un blog è bene che tenga presente il rischio di vedersi sequestrato comunque il sito, o parte di esso, qualora i commenti possano essere giudicati offensivi. Per quanto mi riguarda, continuerò ad applicare i principi enunciati nella apposita pagina (Disclaimer & Privacy)
Fosse arrivata prima una sentenza del genere, Carlo Ruta forse non avrebbe subito una condanna penale e la chiusura del suo sito www.accadeinsicilia.net. Il blogger siciliano è stato infatti condannato poiché il blog che gestiva è stato ritenuto assimilabile ad un organo di stampa e quindi soggetto agli obblighi di legge previsti per i giornali (estratto dalle motivazioni della sentenza: “Dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente che l’imputato ha pubblicato sul sito internet denominato www.accadeinsicilia.net, un giornale che rientra nel paradigma del prodotto editoriale descritto dall’art. 1, comma 3, L. n. 62/2001”). Segnalo tre articoli dal nostro archivio: 1 (la notizia) – 2 (il testo della sentenza) – 3 (analisi della vicenda).
Lo scorso anno, fra gli altri, è stato chiuso dall’autorità giudiziaria anche un altro blog, quello di Antonino Monteleone (www.antoninomonteleone.it). La notizia fu riportata da quotidiani calabri (La Riviera, CalabriaOra, Il Quotidiano della Calabria) ed anche in rete, seppure con minore rilievo.
In definitiva, una sentenza molto importante della quale dovrà tenere conto la giurisprudenza attuale e quella in procinto di divenire. Mi riferisco anche al disegno di legge attualmente in elaborazione da parte dell’On. Roberto Cassinelli del quale ci eravamo occupati. Il DDL è attualmente in commissione cultura della Camera, il testo è consultabile a questo link.
Suggerimenti di approfondimento in rete:
– http://punto-informatico.it/2571865/PI/Commenti/si-al-sequestro-forum-non-sono-stampa.aspx
– http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=9615&numero=999
– http://www.studiocataldi.it/news_adn_asp/news_adn_36564.asp
6 commenti presenti
Un importante precedente specie alla luce della proposta di legge passata in Senato…
Scritto da valeria il 11 Mar 2009
Ma insomma, si può accumunare un blog/forum alla stampa tradizionale o non lo si può fareee?
Scritto da Francesco B il 11 Mar 2009
Caro Francesco, se si tratta di chiudere un forum non si può fare, non è lesivo della libertà di espressione e di stampa e quindi il compito del’eventuale censore di turno è facilitato. Di compensativo però c’è la dichiarazione stessa, ovvero non si può chiudere un blog perché non è iscritto come organo di stampa al registro del Tribunale. Tutto sommato, per mettere ordine nella materia, l’attuale proposta di legge promossa dall’On. Roberto Cassinelli (PdL) non è niente male, ho letto molto di peggio in passato in quella di D’Alia (PD)
Scritto da Sergio Fornasini il 11 Mar 2009
Intanto Carlo Ruta è stato condannato per stampa clandestina …
Per fortuna però … http://www.accaddeinitalia.it !!!
Di Monteleone poche notizie purtroppo.
Scritto da Sunny il 13 Mar 2009